RACCOMANDATA con ricevuta di ritorno

 

Firenze, 7 maggio 2008

Al Direttore della Divisione VIII

Direzione Generale per la Motorizzazione

Dipartimento per i trasporti terrestri

Ministero dei Trasporti

via Caraci Giuseppe, 36

00157  ROMA

 

Al Sindaco del Comune di Grosio

Via Roma, 34

23033 GROSIO (SO)

 

 

Oggetto: Istanza ai sensi dell’articolo 5 del Codice della Strada e dell’articolo 6 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione per la revoca della Ordinanza del Comune di Grosio n. 336 datata 12 luglio 2005 istitutiva del divieto di transito e di sosta per caravan, autocaravan e autobus appartenenti alle categorie M2 e M3 oltre la diga di Fusino verso Eita e oltre la Chiesa di Fusino verso la Valdisacco (fotocopia in allegato).

 

 

 

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti con sede in Firenze, via San Niccolò n.c. 21, nella persona del suo legale rappresentante, in qualità di associazione portatrice di interessi diffusi degli utenti della strada che circolano in autocaravan,

CONSIDERATA

l’illegittimità dell’ordinanza in oggetto per i seguenti motivi:

 

- Eccesso di potere per sviamento:

con l’ordinanza n. 336 del 12 luglio 2005 il Comune di Grosio impedisce alle autocaravan, caravan e autobus di categoria M2 e M3 l’accesso alla Valgrosina per “preservare l’integrità dall’uso indiscriminato che ne compromette irrimediabilmente la conservazione e la sopravvivenza”. L’ordinanza richiama l’articolo 6, comma 4, lett. b) del Codice della Strada stabilisce che l’ente proprietario della strada, con ordinanza motivata di cui all’articolo 5, comma 3, può stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade. Tale norma deputata a tutelare la circolazione stradale non è applicabile per perseguire le affermate finalità di salvaguardia ambientale, ossia per un interesse pubblico diverso, eventualmente tutelabile attraverso strumenti normativi diversi. Pertanto costituisce vizio di eccesso di potere per sviamento l’utilizzo della norma del Codice della Strada per perseguire un fine pubblico (tutela ambientale) diverso da quello tipico individuato dalla norma utilizzata.

Anche le seguenti motivazioni dell’ordinanza “tali veicoli necessitano di spazi o aree attrezzate allo smaltimento igienico-sanitario” e “allo stato attuale in Valgrosina non esistono aree idonee alla sosta prolungata di camper e roulottes” sono finalizzate ad assicurare un interesse di tipo igienico-sanitario del tutto diverso da quello individuato dalla norma richiamata – l’articolo 6 del Codice della Strada – e pertanto anche in relazione a tale finalità và ravvisato il vizio di eccesso di potere del provvedimento per sviamento dal fine.

- Eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento, illogicità manifesta.

nella motivazione dell’ordinanza n. 336 del 12 luglio 2005 si legge che “la viabilità della valle data la carenza strutturale delle strade sia per la larghezza che per la pendenza nonché per la scarsità di piazzole di scambio, di segnaletica, di gard rail e per il traffico locale, mal si presta al transito dei caravan, autocaravan e autobus”. Trattasi di motivazioni del tutto generiche e sommarie, che manifestano un assoluto difetto di istruttoria. Inoltre l’ordinanza vieta il transito e la sosta solo a caravan, autocaravan e autobus di categoria M2 e M3, sul presupposto di “assicurare la fluidità della circolazione in condizioni di sicurezza”. Orbene, per perseguire le apparenti finalità di fluidità della circolazione in condizioni di sicurezza – compromesso secondo il Comune di Grosio dalle caratteristiche della strada – il transito andava interdetto per tutte le categorie di veicoli di pari ingombro e massa di quelli esclusi, ad es. trattori agricoli o autocarri e soprattutto per quelli di ingombro e massa superiori quali i camion, che invece non hanno subito alcun divieto di transito e sosta. Pertanto la limitazione del transito alle sole indicate categorie di veicoli costituisce lampante vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento e altresì per illogicità manifesta in funzione delle apparenti finalità di circolazione dedotte. Inoltre anche la vietata sosta delle caravan e autocaravan sul presupposto che “non esistono aree idonee alla sosta prolungata di camper e roulottes”, costituisce eccesso di potere per disparità di trattamento posto che ai fini della circolazione stradale e in genere agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7 del Codice della Strada, le autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli, per espressa disposizione dell’articolo 185, comma 1 del Codice della Strada. Pertanto vi è un evidente e ingiustificata discriminazione rispetto alla facoltà di sosta invece consentita alle altre categorie di veicoli. Infine vale evidenziare che l’ordinanza n. 336 del 12 luglio 2005 prescrive un divieto di transito a caravan, autocaravan e autobus di categoria M2 ed M3 mentre la relativa segnaletica verticale – che dovrebbe costituire espletamento di quanto previsto nell’ordinanza – non contiene il divieto di transito per le caravan (fotografie in allegato).

 

PRESO ATTO

dei contenuti della direttiva prot. 0031543 datata 2 aprile 2007 del Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VII, suffragata dalla circolare prot. 277 del 14 gennaio 2008 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali di Governo, e recepita dall’A.N.C.I. in data 10 marzo 2008,

 

CHIEDE

a codesto spettabile Ministero dei Trasporti, ai sensi dell’articolo 5 del Codice della Strada e dell’articolo 6 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione,

·         di valutare la legittimità della ordinanza n. 336 datata 12 luglio 2005 emanata dal Comune di Grosio poiché ha disposto il divieto di transito e di sosta per caravan, autocaravan e autobus appartenenti alle categorie M2 e M3 oltre la diga di Fusino verso Eita e oltre la Chiesa di Fusino verso la Valdisacco;

·         di invitare il Sindaco di Grosio alla revoca della ordinanza n. 336 datata 12 luglio 2005, dandone tempestivo riscontro all’Associazione scrivente;

·         di invitare il Sindaco, nella visione di autotutela d’ufficio, alla archiviazione delle contravvenzioni elevate a carico dei proprietari di autocaravan “colpevoli” di aver sostato come consentito agli altri autoveicoli (autovetture, autobus, autosnodati, trattori, autotreni, autorimorchi, mezzi d’opera, autocarri), comunicando tale decisione al Prefetto e al Giudice di Pace.

 

Si coglie l’occasione per inviare i più cordiali saluti.

 

           Isabella Cocolo

 

Firenze, 10 maggio 2008

 

 

Presidente dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

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