RACCOMANDATA con
ricevuta di ritorno
Firenze, 7 maggio 2008
Al Direttore della Divisione VIII
Direzione
Generale per la Motorizzazione
Dipartimento
per i trasporti terrestri
Ministero
dei Trasporti
via
Caraci Giuseppe, 36
00157 ROMA
Al Sindaco del Comune di Grosio
Via Roma, 34
23033 GROSIO (SO)
Oggetto: Istanza ai sensi dell’articolo 5
del Codice della Strada e dell’articolo 6 del relativo Regolamento di
esecuzione e di attuazione per la revoca della Ordinanza del Comune di Grosio n.
336 datata 12 luglio 2005 istitutiva del divieto di transito e di sosta per
caravan, autocaravan e autobus appartenenti alle categorie M2 e M3 oltre la
diga di Fusino verso Eita e oltre la Chiesa di Fusino verso la Valdisacco (fotocopia in
allegato).
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti con sede in Firenze,
via San Niccolò n.c. 21, nella persona del suo legale rappresentante, in
qualità di associazione portatrice di interessi diffusi degli utenti della
strada che circolano in autocaravan,
CONSIDERATA
l’illegittimità
dell’ordinanza in oggetto per i seguenti motivi:
- Eccesso di potere per sviamento:
con l’ordinanza n. 336 del 12
luglio 2005 il Comune di Grosio impedisce alle autocaravan, caravan e autobus
di categoria M2 e M3 l’accesso alla Valgrosina per “preservare l’integrità dall’uso indiscriminato che ne compromette
irrimediabilmente la conservazione e la sopravvivenza”. L’ordinanza
richiama l’articolo 6, comma 4, lett. b) del Codice della Strada stabilisce che
l’ente proprietario della strada, con ordinanza motivata di cui all’articolo 5,
comma 3, può stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo
o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie
di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche
strutturali delle strade. Tale norma deputata a tutelare la circolazione
stradale non è applicabile per perseguire le affermate finalità di salvaguardia
ambientale, ossia per un interesse pubblico diverso, eventualmente tutelabile
attraverso strumenti normativi diversi. Pertanto costituisce vizio di eccesso di potere per sviamento l’utilizzo
della norma del Codice della Strada per perseguire un fine pubblico (tutela
ambientale) diverso da quello tipico individuato dalla norma utilizzata.
Anche le seguenti motivazioni
dell’ordinanza “tali veicoli necessitano
di spazi o aree attrezzate allo smaltimento igienico-sanitario” e “allo stato attuale in Valgrosina non
esistono aree idonee alla sosta prolungata di camper e roulottes” sono
finalizzate ad assicurare un interesse di tipo igienico-sanitario del tutto
diverso da quello individuato dalla norma richiamata – l’articolo 6 del Codice
della Strada – e pertanto anche in relazione a tale finalità và ravvisato il
vizio di eccesso di potere del provvedimento per sviamento dal fine.
- Eccesso
di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento, illogicità
manifesta.
nella motivazione dell’ordinanza
n. 336 del 12 luglio 2005 si legge che “la
viabilità della valle data la carenza strutturale delle strade sia per la
larghezza che per la pendenza nonché per la scarsità di piazzole di scambio, di
segnaletica, di gard rail e per il traffico locale, mal si presta al transito
dei caravan, autocaravan e autobus”. Trattasi di motivazioni del tutto generiche e sommarie, che manifestano un assoluto
difetto di istruttoria. Inoltre l’ordinanza vieta il transito e la sosta
solo a caravan, autocaravan e autobus di categoria M2 e M3, sul presupposto di
“assicurare la fluidità della
circolazione in condizioni di sicurezza”. Orbene, per perseguire le
apparenti finalità di fluidità della circolazione in condizioni di sicurezza –
compromesso secondo il Comune di Grosio dalle caratteristiche della strada – il
transito andava interdetto per tutte le categorie di veicoli di pari ingombro e
massa di quelli esclusi, ad es. trattori agricoli o autocarri e soprattutto per
quelli di ingombro e massa superiori quali i camion, che invece non hanno
subito alcun divieto di transito e sosta. Pertanto la limitazione del transito
alle sole indicate categorie di veicoli costituisce lampante vizio di eccesso
di potere per disparità di trattamento e
altresì per illogicità manifesta in funzione delle apparenti finalità di
circolazione dedotte. Inoltre anche la vietata sosta delle caravan e
autocaravan sul presupposto che “non esistono aree idonee alla sosta prolungata
di camper e roulottes”, costituisce eccesso
di potere per disparità di trattamento posto che ai fini della circolazione
stradale e in genere agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli
articoli 6 e 7 del Codice della Strada, le autocaravan sono soggetti alla
stessa disciplina prevista per gli altri veicoli, per espressa disposizione
dell’articolo 185, comma 1 del Codice della Strada. Pertanto vi è un evidente e ingiustificata discriminazione
rispetto alla facoltà di sosta invece consentita alle altre categorie di
veicoli. Infine vale evidenziare che l’ordinanza n. 336 del 12 luglio 2005
prescrive un divieto di transito a caravan, autocaravan e autobus di categoria
M2 ed M3 mentre la relativa segnaletica verticale – che dovrebbe costituire
espletamento di quanto previsto nell’ordinanza – non contiene il divieto di
transito per le caravan (fotografie in allegato).
PRESO ATTO
dei contenuti della direttiva prot. 0031543 datata 2
aprile 2007 del Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti
Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VII,
suffragata dalla circolare prot. 277 del 14 gennaio 2008 del Ministero
dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione
Centrale per l’Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali di
Governo, e recepita dall’A.N.C.I. in data 10 marzo 2008,
CHIEDE
a codesto spettabile Ministero dei Trasporti, ai sensi
dell’articolo 5 del Codice della Strada e dell’articolo 6 del relativo
Regolamento di esecuzione e di attuazione,
·
di
valutare la legittimità della
ordinanza n. 336 datata 12 luglio 2005 emanata dal Comune di
Grosio poiché ha disposto il divieto di transito e di sosta per
caravan, autocaravan e autobus appartenenti alle categorie M2 e M3 oltre la
diga di Fusino verso Eita e oltre la Chiesa di Fusino verso la Valdisacco;
·
di
invitare il Sindaco di Grosio alla revoca della ordinanza n. 336 datata 12
luglio 2005, dandone tempestivo riscontro all’Associazione scrivente;
·
di
invitare il Sindaco, nella visione di autotutela d’ufficio, alla archiviazione
delle contravvenzioni elevate a carico dei proprietari di autocaravan
“colpevoli” di aver sostato come consentito agli altri autoveicoli (autovetture, autobus, autosnodati, trattori, autotreni, autorimorchi, mezzi
d’opera, autocarri), comunicando tale decisione al Prefetto e al Giudice di
Pace.
Si coglie
l’occasione per inviare i più cordiali saluti.
Isabella Cocolo
Firenze, 10 maggio 2008
Presidente dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
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